Il titolare di un’azienda, nell’adempimento dei suoi obblighi in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, è chiamato a nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), così come prescritto nell’articolo 17 del D.Lgs. 81/08.

Quando si parla di RSPP datore di lavoro, ci si riferisce specificatamente all’articolo 34 del suddetto decreto, che sancisce come tale ruolo può essere ricoperto dal datore di lavoro stesso (salvo nei casi previsti all’articolo 31, comma 6) in:

  • aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti,
  • in aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti,
  • in aziende del settore pesca fino a un massimo di 20 addetti
  • in altre aziende con un numero di dipendenti inferiore a 200.

Egli può assolvere tale compito in seguito a un’adeguata formazione della durata di 16 ore in caso di rischio basso, di 32 per un rischio medio e di 48 per un rischio alto.

Infatti, il DDL RSSP deve avere, secondo l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, una preparazione idonea all’entità del rischio presente in azienda, in relazione al settore ATECO 2002-2007 di riferimento.

Tale formazione deve comprendere un modulo normativo (modulo 1) un modulo gestionale (modulo 2), un modulo tecnico (modulo 3) e un modulo relazionale (modulo 4) e deve trattare i seguenti contenuti:

  • tipologie di rischio e misure preventive,
  • normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e responsabilità civile e penale,
  • tutela assicurativa,
  • statistiche e registro infortuni,
  • sorveglianza sanitaria e valutazione dei rischi,
  • rapporti con gli RLS,
  • informazione e formazione dei lavoratori,
  • dispositivi di protezione individuale,
  • prevenzione incendi e piani di emergenza.

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